Art. 9
LEGGE 15 aprile 1985, n. 140
In vigore dal 4 mag 1985
(Massimale di retribuzione pensionabile)
Il limite massimo di retribuzione annua pensionabile, di cui all'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni, e elevato, a decorrere dal 1 gennaio 1985, a lire 32 milioni.
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