Art. 7

LEGGE 15 aprile 1985, n. 140

In vigore dal 4 mag 1985
(Trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti, coloni e mezzadri) 1. A decorrere dalla data che sarà stabilita con la legge di riforma del sistema previdenziale, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri sarà pari a quello del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e si applicherà alle gestioni stesse la disciplina della perequazione automatica prevista per quest'ultimo. 2. Qualora il riordino del sistema pensionistico non sia approvato entro il 30 settembre 1985, con successive norme sarà stabilita la misura di aumento dei trattamenti minimi, sentite le categorie interessate.
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