Art. 3
LEGGE 15 aprile 1985, n. 140
In vigore dal 4 mag 1985
(Pensioni assorbite nel trattamento minimo)
1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, alle (pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, di importo superiore al trattamento minimo alla data di decorrenza o in epoca posteriore a seguito di eventuali liquidazioni di supplementi, successivamente assorbite nel trattamento minimo, è attribuito un aumento pari a lire 100.000 mensili.
2. L'aumento di cui al comma precedente per i trattamenti ai superstiti derivanti, dalle pensioni indicate al comma stesso è rapportato alle misure previste per i trattamenti di riversibilità.
3. L'aumento mensile è corrisposto nella misura di un terzo del suo ammontare a decorrere dal 1 gennaio 1985, di un ulteriore terzo dal 1 gennaio 1986 e del residuo importo dal 1 gennaio 1987.
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