Art. 10
LEGGE 15 aprile 1985, n. 140
In vigore dal 4 mag 1985
(Miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di previdenza
sostitutive ed esonerative del regime generale nonchè a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriali)
Entro il 30 giugno 1985, le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 luglio 1982, a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale dei lavoratori dipendenti, del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas e del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette saranno rivalutate, sentite le categorie interessate, con separati provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-04-15;140#art-10