Accordo
Art. 11
Procedura della votazione al Consiglio
In vigore dal 14 apr 1985
(Procedura della votazione al Consiglio)
1. Ogni membro dispone, per la votazione, del numero di voti che possiede e nessun membro può dividere i suoi voti. Tuttavia un membro non è obbligato a votare nello stesso modo per quei voti che è autorizzato ad usare in virtù del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Con notifica scritta inviata al Presidente del Consiglio, ogni membro produttore può autorizzare, sotto la propria responsabilità, ogni altro membro produttore, e ogni membro consumatore può autorizzare, sotto la propria responsabilità, ogni altro membro consumatore a rappresentare i suoi interessi e ad usare i suoi voti durante le riunioni del Consiglio.
3. Un membro che si astiene viene considerato come se non avesse utilizzato i suoi voti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-04-01;125#art-a-11