Accordo

Art. 14

Cooperazione e coordinamento con altre organizzazioni

In vigore dal 14 apr 1985
(Cooperazione e coordinamento con altre organizzazioni) 1. Il Consiglio adotta tutte le appropriate disposizioni per consultazioni o cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organismi, quali la Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (CNUCED), l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI), il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (PNUE), il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (PNUD) ed il Centro del commercio internazionale CNUCED-GATT, e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite e organizzazioni intergovernative, governative e non governative appropriate. 2. L'Organizzazione utilizza, per quanto possibile, le strutture, servizi e conoscenze specializzate di organizzazioni intergovernative, governative o non governative esistenti al fine di evitare la duplicazione degli sforzi realizzati per raggiungere gli obiettivi del presente Accordo e rafforzare la complementarietà e l'efficacia delle loro attività.
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