Accordo

Art. 10

Ripartizione dei voti

In vigore dal 14 apr 1985
(Ripartizione dei voti) 1. I membri produttori detengono complessivamente 1.000 voti ed i membri consumatori detengono complessivamente 1.000 voti. 2. I voti dei membri produttori sono ripartiti come segue: a) 400 voti vengono ripartiti in parti uguali tra le tre regioni produttrici: Africa, America latina e Asia-Pacifico. I voti così attribuiti a ciascuna di queste regioni vengono poi ripartiti in parti uguali tra i membri produttori di detta regione; b) 300 voti vengono ripartiti tra i membri produttori proporzionalmente alla parte di ciascuno nelle risorse forestali tropicali totali di tutti i membri produttori; e c) 300 voti vengono ripartiti tra i membri produttori proporzionalmente al valore medio delle loro esportazioni nette di legni tropicali durante l'ultimo periodo triennale del quale sono disponibili i dati definitivi. 3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, il totale dei voti attribuiti conformemente al paragrafo 2 del presente articolo ai membri produttori della regione africana viene ripartito in parti uguali tra tutti i membri produttori di detta regione. Se avanzano dei voti, ciascuno di detti voti viene attribuito ad un membro produttore della regione africana: il primo al membro produttore che ottiene il maggior numero di voti calcolato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, il secondo al membro produttore che si trova al secondo posto per numero di voti ottenuti, e così di seguito finché tutti i rimanenti voti non vengano ripartiti. 4. Ai fini del calcolo della ripartizione dei voti conformemente al paragrafo 2 b) del presente articolo, per "risorse forestali tropicali" si intendono le formazioni forestali di latifoglie dense produttive come definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). 5. I voti dei membri consumatori vengono ripartiti come segue: ciascun membro consumatore dispone di dieci voti di base; i rimanenti voti vengono ripartiti tra i membri consumatori proporzionalmente al volume medio delle loro importazioni nette di legni tropicali durante il periodo triennale che inizia quattro anni prima della ripartizione dei voti. 6. Il Consiglio ripartisce i voti per ogni esercizio all'inizio della sua prima sessione dell'esercizio conformemente alle disposizioni del presente articolo. Detta ripartizione rimane in vigore per tutto l'esercizio, con riserva delle disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo. 7. Allorchè viene cambiata la composizione dell'Organizzazione o allorchè il diritto di voto di un membro viene sospeso o reintegrato in applicazione di una disposizione del presente Accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti all'interno della categoria o delle categorie dei membri in causa, conformemente alle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio fissa allora la data in cui la nuova ripartizione dei voti avrà effetto. 8. I voti non possono essere frazionati.
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