Accordo
Art. 11
11 / 43Procedura della votazione al Consiglio
In vigore dal 14 apr 1985
(Procedura della votazione al Consiglio)
1. Ogni membro dispone, per la votazione, del numero di voti che possiede e nessun membro può dividere i suoi voti. Tuttavia un membro non è obbligato a votare nello stesso modo per quei voti che è autorizzato ad usare in virtù del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Con notifica scritta inviata al Presidente del Consiglio, ogni membro produttore può autorizzare, sotto la propria responsabilità, ogni altro membro produttore, e ogni membro consumatore può autorizzare, sotto la propria responsabilità, ogni altro membro consumatore a rappresentare i suoi interessi e ad usare i suoi voti durante le riunioni del Consiglio.
3. Un membro che si astiene viene considerato come se non avesse utilizzato i suoi voti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-04-01;125#art-a-11