Art. 11 · Procedura della votazione al Consiglio
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Art. 11

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Procedura della votazione al Consiglio

In vigore dal 14 apr 1985
(Procedura della votazione al Consiglio) 1. Ogni membro dispone, per la votazione, del numero di voti che possiede e nessun membro può dividere i suoi voti. Tuttavia un membro non è obbligato a votare nello stesso modo per quei voti che è autorizzato ad usare in virtù del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Con notifica scritta inviata al Presidente del Consiglio, ogni membro produttore può autorizzare, sotto la propria responsabilità, ogni altro membro produttore, e ogni membro consumatore può autorizzare, sotto la propria responsabilità, ogni altro membro consumatore a rappresentare i suoi interessi e ad usare i suoi voti durante le riunioni del Consiglio. 3. Un membro che si astiene viene considerato come se non avesse utilizzato i suoi voti.
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