Accordo›Capo XII
Art. 47
Riserve
In vigore dal 21 mar 1985
Riserve
Nessuna disposizione del presente accordo può formare oggetto di riserve.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo alle date indicate.
FATTO a Ginevra il primo giorno di ottobre millenovecentoottantadue, i testi del presente accordo in arabo, francese, inglese, russo e spagnolo, facenti ugualmente fede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;88#art-a-47