AccordoCapo XII

Art. 47

Riserve

In vigore dal 21 mar 1985
Riserve Nessuna disposizione del presente accordo può formare oggetto di riserve. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo alle date indicate. FATTO a Ginevra il primo giorno di ottobre millenovecentoottantadue, i testi del presente accordo in arabo, francese, inglese, russo e spagnolo, facenti ugualmente fede.
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