Accordo›Capo XII
Art. 43
Recesso
In vigore dal 21 mar 1985
Recesso
1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo un membro può ritirarsi notificando per iscritto il proprio recesso al depositario ed informando contemporaneamente il Consiglio della propria iniziativa.
2. Il ritiro prende effetto 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;88#art-a-43