Accordo›Capo XII
Art. 46
Durata, proroga e risoluzione
In vigore dal 21 mar 1985
Durata, proroga e risoluzione
1. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, a meno che il Consiglio decida, con votazione speciale, di prorogare eppure di risolvere il presente accordo oppure di avviare nuovi negoziati.
2. Prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo il Consiglio, con votazione speciale, può decidere di prorogare il presente accordo per un periodo non superiore a due anni e/o di aprire nuovi negoziati.
3. Se, prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non sono stati ancora conclusi i negoziati relativi ad un nuovo accordo in sostituzione del presente, il Consiglio, con votazione speciale, può prorogare quest'ultimo per un periodo da stabilire.
4. Se, prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è stato negoziato un nuovo accordo in sostituzione del presente, che non è ancora entrato in vigore a titolo definitivo o provvisorio, il Consiglio, con votazione speciale, può prorogare il presente accordo fino all'entrata in vigore del nuovo a titolo provvisorio o definitivo.
5. Se un nuovo accordo internazionale sulla iuta viene negoziato ed entra in vigore durante un periodo di proroga del presente accordo, a norma dei paragrafi 2 - 4 del presente articolo, il presente accordo prorogato prende fine al momento dell'entrata in vigore del nuovo.
6. Il Consiglio, con votazione speciale, può decidere in qualsiasi momento di risolvere il presente accordo a decorrere da una data da esso stabilita.
7. Nonostante la risoluzione del presente accordo, il Consiglio rimane in funzione per un periodo non superiore a 18 mesi al fine di procedere alla liquidazione dell'Organizzazione, liquidandone i conti e, fatte salve importanti decisioni che potranno essere prese con votazione speciale, durante questo periodo esercita i poteri e le funzioni necessarie a tale scopo.
8. Il Consiglio notifica al depositario qualsiasi decisione presa a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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