Accordo›Capo XII
Art. 42
Modifiche
In vigore dal 21 mar 1985
Modifiche
1. Il Consiglio, con votazione speciale, può raccomandare ai membri di apportare una modifica al presente accordo.
2. Il Consiglio può fissare una data entro la quale ogni membro notifica al depositario di accettare la modifica.
3. Una modifica entra in vigore 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione da parte dei membri, che rappresentino almeno due terzi dei membri esportatori e detengano almeno l'85% dei voti dei membri esportatori, e da parte di membri, che rappresentino almeno due terzi dei membri importatori e detengano almeno l'85% dei voti dei membri importatori.
4. Dopo che il depositario ha informato il Consiglio che sono soddisfatte le condizioni per l'entrata in vigore della modifica, in deroga al paragrafo 2 del presente articolo relativo alla data fissata dal Consiglio, un membro può ancora notificare al depositario di accettare la modifica, purchè tale comunicazione venga effettuata prima dell'entrata in vigore della modifica stessa.
5. Un membro che non ha notificato di accettare una modifica alla data in cui quest'ultima entra in vigore cessa, a decorrere da tale data, di partecipare al presente accordo, a meno che detto membro non provi al Consiglio di non aver potuto dare atto dell'accettazione a tempo debito in seguito alle difficoltà incontrate per portare a termine le procedure costituzionali o istituzionali e che il Consiglio decida di prorogare il termine di accettazione nei confronti di tale membro. Il membro in questione non è vincolato dalla modifica fino a quando non notifichi di averla accettata.
6. Se le condizioni per l'entrata in vigore della modifica non sono soddisfatte entro la data fissata dal Consiglio in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, la modifica deve intendersi ritirata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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