Appendice B›Titolo III
Art. 30
Modificazione da parte del mittente
In vigore dal 31 gen 1985
Modificazione da parte del mittente
par. 1. Il mittente può, con ordini ulteriori, modificare il contratto di trasporto prescrivendo:
a) il ritiro della merce nella stazione di partenza;
b) il fermo della merce in corso di trasporto;
c) il differimento della riconsegna della merce;
d) la riconsegna della merce a persona diversa dal destinatario indicato nella lettera di vettura;
e) la riconsegna della merce ad una stazione diversa da quella indicata nella lettera di vettura;
f) il rinvio della merce alla stazione di partenza;
g) la riscossione di un assegno;
h) l'aumento, la diminuzione o l'annullamento dell'assegno;
i) l'accollo a proprio carico di spese di una spedizione non affrancata o l'aumento di tali spese prese a carico conformemente all', par. 2.
Le tariffe della ferrovia mittente possono prevedere che gli ordini previsti da g) a i) non sono ammessi.
Le disposizioni complementari o le tariffe internazionali in vigore tra le ferrovie che partecipano al trasporto possono ammettere degli ordini oltre quelli di cui sopra.
In nessun caso gli ordini devono avere l'effetto di frazionare la spedizione.
par. 2. Tali ordini debbono essere dati alla stazione mittente mediante una dichiarazione scritta conforme al modello stabilito e pubblicato dalla ferrovia.
Questa dichiarazione deve essere riportata e firmata dal mittente nel duplicato della lettera di vettura, che deve essere presentato contemporaneamente alla ferrovia. La stazione di partenza certifica di aver ricevuto l'ordine apponendo il suo bollo a data sul duplicato, sotto la dichiarazione del mittente al quale sarà quindi restituito il duplicato.
Quando il mittente domanda che sia aumentato, diminuito od annullato un assegno, deve presentare il documento che gli fu rilasciato. In caso di aumento o di diminuzione dell'assegno, il documento, dopo la rettifica, è restituito all'interessato; in caso di annullamento, il documento non è restituito.
È nullo qualsiasi ordine dato dal mittente in modo diverso da quello prescritto.
par. 3. Se la ferrovia dà seguito agli ordini del mittente senza esigere la presentazione del duplicato della lettera di vettura, quando questo sia stato trasmesso al destinatario, la ferrovia è responsabile nei confronti di quest'ultimo del danno che ne deriva.
Tuttavia, l'eventuale indennità non deve mai superare quella prevista in caso di perdita della merce.
par. 4. Il diritto del mittente di modificare il contratto di trasporto, anche se è in possesso del duplicato della lettera di vettura, si estingue nei casi in cui il destinatario:
a) ha ritirato la lettera di vettura;
b) ha accettato la merce;
c) ha fatto valere i suoi diritti in conformità dell', par. 4;
d) è autorizzato, conformemente all', a dare ordini, dal momento in cui la spedizione entra nel territorio doganale del paese di destinazione.
A partire da tale momento, la ferrovia deve conformarsi agli ordini ed alle istruzioni del destinatario.
Storico versioni
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