Appendice B›Titolo II
Art. 23
Sovraccarico
In vigore dal 31 gen 1985
Sovraccarico
par. 1. Quando il sovraccarico di un carro viene constatato dalla stazione di partenza o da una stazione intermedia, l'eccedenza di carico può essere scaricata dal carro, anche se non deve essere riscossa nessuna soprattassa. Se del caso, il mittente o, in caso di modificazione del contratto di trasporto conformemente all', il destinatario è invitato senza ritardo a dare istruzioni in relazione all'eccedenza di carico.
par. 2. Senza pregiudizio del pagamento delle soprattasse previste all', il sovraccarico è tassato, per il percorso effettuato, in base alle tasse di porto applicate al carico principale. In caso di scarico dell'eccedenza di carico, le spese di queste operazioni sono riscosse in base alle tariffe della ferrovia che vi provvede.
Se l'avente diritto dispone di spedire il sovraccarico alla stazione di destinazione del carico principale, a un'altra stazione destinataria o di restituirlo alla stazione di partenza, esso è considerato come una spedizione separata.
Storico versioni
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