Appendice B›Titolo II
Art. 24
Soprattasse
In vigore dal 31 gen 1985
Soprattasse
par. 1. Senza pregiudizio del pagamento della differenza del prezzo di trasporto e di una indennità per eventuali danni, la ferrovia può percepire:
a) una soprattassa uguale ad 1 unità di conto per kg di massa lorda dell'intero collo:
1° in caso di dichiarazione irregolare, inesatta o incompleta delle materie e degli oggetti esclusi dal trasporto in virtù del RID;
2° in caso di dichiarazione irregolare, inesatta o incompleta delle materie e degli oggetti ammessi al trasporto a determinate condizioni in virtù del RID, o di inosservanza di dette condizioni;
b) una soprattassa uguale a 5 unità di conto per ogni 100 kg di massa eccedente il limite di carico allorchè il carro sia stato caricato dal mittente;
c) una soprattassa uguale al doppio della differenza:
1° tra le tasse di porto che avrebbero dovuto essere riscosse dalla stazione di partenza fino alla stazione destinataria e quelle che sono state calcolate, nel caso di dichiarazione irregolare, inesatta od incompleta di merci non previste alla lettera a) o in generale in caso di dichiarazione che possa far beneficiare la spedizione di una tariffa più ridotta di quella effettivamente applicabile;
2° tra le tasse di porto relative alla massa dichiarata e quelle relative alla massa constatata, in caso di indicazione di una massa inferiore a quella reale.
Quando una spedizione è costituita da merci tassate a prezzi differenti e la massa di ciascuna di esse può essere determinata senza difficoltà, la soprattassa è calcolata secondo la tassa applicabile a ciascuna merce, se dalle modalità di tale calcolo risulta una soprattassa inferiore.
par. 2. Se per un medesimo carro si verificano indicazione di massa inferiore alla massa reale e sovraccarico, le soprattasse relative a queste due infrazioni sono riscosse cumulativamente.
par. 3. Le soprattasse gravano sulla merce trasportata, qualunque sia il luogo nel quale furono constatati i fatti che giustificano la loro riscossione.
par. 4. L'importo delle soprattasse e il motivo della loro riscossione devono essere indicati nella lettera di vettura.
par. 5. Nessuna soprattassa può essere riscossa in caso:
a) di indicazione inesatta della massa, quando la ferrovia secondo le norme in vigore nella stazione di partenza, ha l'obbligo di eseguire la pesatura;
b) di indicazione inesatta della massa in caso di sovraccarico, se il mittente abbia domandato nella lettera di vettura che la pesatura sia eseguita dalla ferrovia;
c) di sovraccarico derivato nel corso del trasporto da influenze atmosferiche, quando sia provato che il carico del carro non superava il limite di carico al momento dell'accettazione al trasporto;
d) di aumento della massa sopravvenuto durante il trasporto, senza che vi sia sovraccarico, se è provato che l'aumento è dovuto ad influenze atmosferiche;
e) di indicazione della massa senza che vi sia sovraccarico, quando la differenza fra la massa indicata nella lettera di vettura e quella constatata non superi il tre per cento della massa dichiarata;
f) di sovraccarico di un carro, se la ferrovia non ha pubblicato, nè indicato al mittente il limite di carico in modo tale da permettergli di osservarlo.
Storico versioni
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