Art. 6
In vigore dal 6 feb 1985
Gli atti delle regioni e degli altri enti, che approvano gli
accordi e le intese, sono soggetti ai controlli previsti dal vigente ordinamento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 novembre 1984
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri
SCALFARO, Ministro dell'interno
MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e
giustizia
GORIA, Ministro del tesoro
VIZZINI, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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