Art. 6

In vigore dal 6 feb 1985
Gli atti delle regioni e degli altri enti, che approvano gli accordi e le intese, sono soggetti ai controlli previsti dal vigente ordinamento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 novembre 1984 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri SCALFARO, Ministro dell'interno MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia GORIA, Ministro del tesoro VIZZINI, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;948#art-6

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