Art. 5

In vigore dal 6 feb 1985
Gli accordi da stipularsi dalle regioni e dagli altri enti sopraindicati devono essere adottati previa intesa col Governo che può all'uopo delegare, per determinate categorie di enti, organi periferici dello Stato.
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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;948#art-5

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