Art. 3
In vigore dal 6 feb 1985
La conclusione degli accordi e delle intese tra gli enti elencati al successivo è subordinata alla previa stipulazione da parte dello Stato di accordi bilaterali con gli Stati confinanti, contenenti l'indicazione delle materie che possono formare oggetto degli stessi accordi ed intese, secondo quanto previsto dall', paragrafo 2, della convenzione.
In nessun caso possono essere stipulati accordi che rechino pregiudizio agli interessi politici ed economici nazionali, della difesa e dell'ordine e della sicurezza pubblica.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;948#art-3