Art. 4

In vigore dal 6 feb 1985
Gli enti che possono stipulare gli accordi e le intese previsti dalla convenzione sono, conformemente alle dichiarazioni rese dal Governo all'atto della firma della convenzione medesima, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, i consorzi comunali e provinciali di servizi e d'opere. La profondità della fascia, entro la quale devono essere situati gli enti territoriali italiani abilitati a stipulare i suddetti accordi ed intese e che non siano direttamente confinanti con gli Stati esteri, è di 25 chilometri dalla frontiera. Qualora il confine tra l'Italia e lo Stato estero con il quale vengono stipulati gli accordi bilaterali passi attraverso un mare territoriale, la suddetta fascia è calcolata a partire dalla linea mediana dello stesso mare territoriale.
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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;948#art-4

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