Convenzione n. 150›Parte V
Art. 5
In vigore dal 4 gen 1985
.
1. Ogni Membro che ratifica la presente convenzione dovrà prendere delle disposizioni adeguate alle condizioni nazionali per assicurare, nel quadro del sistema di amministrazione del lavoro, consultazioni, cooperazione e trattative tra le pubbliche autorità e le organizzazioni più rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori, o, se del caso, di rappresentanti di datori di lavoro e di lavoratori.
2. Nella misura in cui è compatibile con la legislazione e la prassi nazionali, queste disposizioni devono essere prese a livello nazionale, regionale e locale come pure nei vari settori di attività economica.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-5-3