Convenzione n. 150Parte V

Art. 5

In vigore dal 4 gen 1985
. 1. Ogni Membro che ratifica la presente convenzione dovrà prendere delle disposizioni adeguate alle condizioni nazionali per assicurare, nel quadro del sistema di amministrazione del lavoro, consultazioni, cooperazione e trattative tra le pubbliche autorità e le organizzazioni più rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori, o, se del caso, di rappresentanti di datori di lavoro e di lavoratori. 2. Nella misura in cui è compatibile con la legislazione e la prassi nazionali, queste disposizioni devono essere prese a livello nazionale, regionale e locale come pure nei vari settori di attività economica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-5-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo