Convenzione n. 150›Parte V
Art. 3
In vigore dal 4 gen 1985
.
Ogni Membro che ratifica la presente convenzione può considerare talune attività, dipendenti dalla sua politica nazionale del lavoro, come facenti parte di questioni che, ai sensi della legislazione o della prassi nazionali, sono regolate con il ricorso a negoziati diretti tra le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-3-3