Convenzione n. 150›Parte V
Art. 2
In vigore dal 4 gen 1985
.
Ogni Membro che ratifica la presente convenzione può delegare o affidare, ai sensi della legislazione o della prassi nazionali, talune attività d'amministrazione del lavoro ad organismi non statali, specie ad organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, o, se del caso, a rappresentanti di datori di lavoro e di lavoratori.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-11-19;862#art-cn-2-3