Art. 5

In vigore dal 17 nov 1984
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del conto corrente infruttifero, istituito ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, presso la Tesoreria centrale dello Stato e denominato "Ministero del tesoro - Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti o delle direttive comunitarie in attuazione dell'articolo 189 del Trattato di Roma". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 ottobre 1984 PERTINI CRAXI - FORTE - ROMITA - VISENTINI - GORIA - SIGNORILE - DEGAN Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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