Art. 2

In vigore dal 17 nov 1984
La delega legislativa di cui all' sarà esercitata secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 1) disciplina dei controlli fisici e delle formalità amministrative relativi ai trasporti di merci destinati a varcare le frontiere interne della Comunità o le frontiere esterne della stessa a seguito d'attraversamento di Paesi terzi; 2) limitazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative allo stretto indispensabile per la garanzia dell'osservanza delle norme vigenti dell'ordinamento interno compatibili con le norme comunitarie e loro concentrazione, dislocata negli autoporti di confine, presso altre dogane interne o le località di destinazione, nello stesso luogo e nelle stesse unità di tempo per ciascun trasporto; 3) cooperazione con gli organi di controllo degli altri Stati membri ed utilizzazione delle rispettive attività concernenti gli stessi trasporti; 4) attribuzione ai Ministri competenti per materia, di concerto tra loro, del potere di emanare con propri decreti disposizioni intese: a) ad organizzare i servizi concernenti i controlli e le formalità amministrative mediante la determinazione o la variazione del numero, delle circoscrizioni e delle sedi degli uffici ad essi preposti nonché delle dotazioni organiche di personale previste per ciascuno di essi nei limiti della dotazione organica globale in relazione alle esigenze derivanti dalla nuova disciplina ed al volume del traffico; b) a consentire la mobilità del personale, secondo criteri prestabiliti, da uno ad altro ufficio, aventi sede anche in regioni diverse o dall'amministrazione centrale in relazione a particolari ed effettive esigenze di servizio; c) a consentire per i controlli fisici ai fini sanitari l'utilizzazione eventuale dei servizi delle unità sanitarie locali. I decreti ministeriali di cui al numero 4) del comma precedente saranno emanati, nella prima attuazione dei decreti legislativi di cui all', entro due mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi stessi.
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Art. 2 Delega al Governo per l'attuazione della direttiva CEE n. 83/643, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalita' amministrative nei trasporti di merci tra gli Stati membri. — Testo vigente | Portale Normativo