Art. 4
In vigore dal 17 nov 1984
È attribuita al Ministro della sanità facoltà di assegnare cinque delle venti unità di personale di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, alla Direzione generale dei servizi veterinari per le esigenze connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione per la trattazione di affari derivanti da impegni comunitari ed internazionali.
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