Art. 1

In vigore dal 17 nov 1984
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi forza di legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a dare attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 83/643 del 1 dicembre 1983.
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urn:nir:stato:legge:1984-10-29;734#art-1

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