Convenzione
Art. 22
Patrimonio
In vigore dal 27 nov 1984
.
(Patrimonio)
1. Il patrimonio costituito da beni immobili, secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell', è imponibile nello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
2. Il patrimonio costituito da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa, o da beni mobili appartenenti ad una base fissa utilizzata per l'esercizio di una libera professione, è imponibile nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
3. Le navi e gli aeromobili utilizzati in traffico internazionale, nonché i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-10-18;762#art-c-22