Convenzione

Art. 27

Funzionari diplomatici e consolari

In vigore dal 27 nov 1984
. (Funzionari diplomatici e consolari) Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici e consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-10-18;762#art-c-27

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo