Convenzione
Art. 19
Funzioni pubbliche
In vigore dal 27 nov 1984
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(Funzioni pubbliche)
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di detto altro Stato contraente che:
i) abbia la nazionalità di detto Stato; o
ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. Il paragrafo 1 si applica anche alle remunerazioni ricevute dai membri del personale:
a) delle Delegazioni Commerciali austriache in Italia; e
b) delle agenzie o rappresentanze in Austria delle Ferrovie dello Stato italiane (FF.SS.), dell'Amministrazione dei Servizi postali o telegrafici (PP.TT.), dell'Ente italiano per il Turismo (ENIT) e della Delegazione Commerciale italiana (ICE).
3. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il pensionato sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.
4. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-10-18;762#art-c-19