Convenzione
Art. 20
Professori, insegnanti e studenti
In vigore dal 27 nov 1984
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(Professori, insegnanti e studenti)
1. Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.
2. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, sono esenti da imposta in questo altro Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-10-18;762#art-c-20