Art. 15
Lavoro subordinato
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-10-18;762#art-c-15
Lavoro subordinato
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In via generale, i salari e gli stipendi sono tassati nello Stato di residenza del lavoratore, a meno che l'attività lavorativa non sia svolta nell'altro Stato contraente. Se il lavoro è svolto nell'altro Stato, la tassazione resta comunque esclusivamente nello Stato di residenza se il soggiorno non supera i 183 giorni nell'anno fiscale e il datore di lavoro o la sua stabile organizzazione non appartengono all'altro Stato. I redditi del personale a bordo di navi o aerei in traffico internazionale sono tassati dove ha sede la direzione effettiva dell'impresa. Infine, i lavoratori frontalieri che risiedono e lavorano vicino alla frontiera attraversandola abitualmente sono tassati solo nel proprio Stato di residenza.
La norma mira a ripartire la potestà impositiva tra i due Stati sui redditi da lavoro dipendente, evitando la doppia imposizione fiscale per i lavoratori.
Si applica ai lavoratori dipendenti residenti in uno dei due Stati contraenti che svolgono la loro attività nello Stato di residenza o nell'altro Stato, inclusi lavoratori frontalieri e personale a bordo di trasporti internazionali.
Un lavoratore residente in Italia vicino alla frontiera che si reca abitualmente a lavorare in Austria, anch'essa nei pressi del confine, pagherà le imposte sul suo stipendio esclusivamente in Italia. Un altro caso riguarda un dipendente italiano inviato temporaneamente in Austria per meno di 183 giorni da un'azienda italiana senza sede fissa in Austria: la sua retribuzione sarà tassata solo in Italia.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.