Convenzione

Art. 15

Lavoro subordinato

In vigore dal 27 nov 1984
. (Lavoro subordinato) 1. Salve le disposizioni degli , i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato; e b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 4. Allorchè una persona fisica residente di uno Stato contraente nei pressi della frontiera svolge un'attività dipendente nell'altro Stato contraente, sempre nei pressi della frontiera, ed attraversa abitualmente la frontiera stessa per recarsi al lavoro, essa è imponibile per il reddito che ritrae da tale attività soltanto nello Stato di cui è residente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-10-18;762#art-c-15

In sintesi

In via generale, i salari e gli stipendi sono tassati nello Stato di residenza del lavoratore, a meno che l'attività lavorativa non sia svolta nell'altro Stato contraente. Se il lavoro è svolto nell'altro Stato, la tassazione resta comunque esclusivamente nello Stato di residenza se il soggiorno non supera i 183 giorni nell'anno fiscale e il datore di lavoro o la sua stabile organizzazione non appartengono all'altro Stato. I redditi del personale a bordo di navi o aerei in traffico internazionale sono tassati dove ha sede la direzione effettiva dell'impresa. Infine, i lavoratori frontalieri che risiedono e lavorano vicino alla frontiera attraversandola abitualmente sono tassati solo nel proprio Stato di residenza.

Perché esiste questa norma

La norma mira a ripartire la potestà impositiva tra i due Stati sui redditi da lavoro dipendente, evitando la doppia imposizione fiscale per i lavoratori.

A chi si applica

Si applica ai lavoratori dipendenti residenti in uno dei due Stati contraenti che svolgono la loro attività nello Stato di residenza o nell'altro Stato, inclusi lavoratori frontalieri e personale a bordo di trasporti internazionali.

Esempio pratico

Un lavoratore residente in Italia vicino alla frontiera che si reca abitualmente a lavorare in Austria, anch'essa nei pressi del confine, pagherà le imposte sul suo stipendio esclusivamente in Italia. Un altro caso riguarda un dipendente italiano inviato temporaneamente in Austria per meno di 183 giorni da un'azienda italiana senza sede fissa in Austria: la sua retribuzione sarà tassata solo in Italia.

Domande frequenti

Cosa succede se lavoro nell'altro Stato per meno di 183 giorni all'anno?Il reddito resta tassabile solo nello Stato di residenza, purché la retribuzione sia pagata da un datore di lavoro non residente nell'altro Stato e il relativo costo non sia sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa presente in detto altro Stato.
Come sono tassati i lavoratori dipendenti frontalieri?Se la persona fisica risiede nei pressi della frontiera, lavora nell'altro Stato sempre vicino alla frontiera e la attraversa abitualmente per lavorare, il reddito è tassabile esclusivamente nello Stato di residenza.
Quale Stato tassa le retribuzioni per il lavoro a bordo di navi o aeromobili in traffico internazionale?Le remunerazioni sono imponibili nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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