Trattato

Art. V

Reati politici e reati militari

In vigore dal 4 lug 1996
ARTICOLO V. (Reati politici e reati militari) 1. - L'estradizione non è concessa se il reato per il quale è richiesta è un reato politico, o se la persona richiesta dimostra (che la domanda è stata presentata allo scopo di sottoporla a giudizio, o di punirla per un reato politico. 2. - Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, un reato per il quale entrambe le Parti contraenti hanno l'obbligo di procedere penalmente o di concedere l'estradizione in virtù di un accordo internazionale multilaterale o un reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo, o di un membro delle rispettive famiglie o qualsiasi tentativo di commettere un tale reato, si considera avere prevalente carattere di reato comune quando le conseguenze siano state o avrebbero potuto essere gravi. Nel determinare la gravità del reato o delle sue conseguenze, si terrà conto, in particolare, della circostanza che il reato abbia posto in pericolo la sicurezza pubblica, abbia colpito persone estranee alle finalità politiche dell'autore del reato, o sia stato commesso con particolare efferatezza. 3. - L'estradizione non è concessa per i reati previsti dalle leggi militari che non siano reati in base alla legge penale comune.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

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urn:nir:stato:legge:1984-05-26;225#art-t-v

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