Trattato
Art. VII
Procedimenti in corso per gli stessi fatti
In vigore dal 4 lug 1996
ARTICOLO VII.
(Procedimenti in corso per gli stessi fatti)
L'estradizione può essere rifiutata se la persona richiesta è sottoposta a procedimento dalla Parte richiesta per gli stessi fatti per i quali l'estradizione è domandata.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-05-26;225#art-t-vii