Trattato
Art. X
Domanda di estradizione e documenti relativi
In vigore dal 4 lug 1996
ARTICOLO X.
(Domanda di estradizione e documenti relativi)
1. - Le richieste di estradizione sono inoltrate per via diplomatica.
2. - Tutte le richieste di estradizione sono accompagnate da:
a) documenti, dichiarazioni o altre informazioni che specifichino l'identità della persona richiesta ed il luogo ove probabilmente essa si trova, con, se disponibile, la descrizione fisica, fotografie ed impronte digitali;
b) una breve esposizione dei fatti in questione, che includa il tempo ed il luogo del reato;
c) i testi di legge che descrivano gli elementi essenziali e la denominazione del reato per il quale l'estradizione è richiesta;
d) i testi di legge che stabiliscono la pena per il reato; e
e) i testi di legge che regolano la prescrizione dell'azione penale o dell'esecuzione della pena per il reato.
3. - Le richieste di estradizione che riguardano persone che non siano state ancora riconosciute colpevoli devono essere accompagnate da:
a) una copia certificata conforme del mandato di arresto o di qualsiasi altro ordine che abbia un effetto analogo;
b) una relazione sommaria dei fatti, delle prove pertinenti e delle conclusioni raggiunte, che fornisca una base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene domandata l'estradizione; nel caso di richieste da parte dell'Italia, tale relazione sarà redatta da un magistrato e, nel caso di richieste da parte degli Stati Uniti, dal "prosecutor" e
comprenderà, in tale ipotesi, una copia dell'atto di accusa; e
c) documenti dai quali risulti che la persona richiesta è quella cui si riferisce il mandato di arresto o l'ordine equivalente.
4. - Una richiesta di estradizione che riguarda una persona che è stata condannata o riconosciuta colpevole, è accompagnata, in aggiunta a quanto previsto nel paragrafo 2 del presente articolo, da:
a) Una copia della sentenza di condanna o, se trattasi di persona, che negli Stati Uniti è stata riconosciuta colpevole, ma cui non è stata ancora comminata la pena, una attestazione in tal senso di un funzionario giudiziario;
b) se la pena è stata comminata, una copia della sentenza e una attestazione sulla durata della pena ancora da espiare; e
c) documenti dai quali risulti che la persona richiesta è la persona riconosciuta colpevole.
5. - Se la persona richiesta è stata condannata "in absentia" o in contumacia, tutte le questioni connesse a tale aspetto della domanda sono decise dall'Autorità esecutiva degli Stati Uniti o dalle competenti autorità italiane. In tali casi, la Parte richiedente deve produrre i documenti indicati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e una dichiarazione riguardante le eventuali procedure cui potrebbe far ricorso la persona richiesta se fosse estradata.
6. - I documenti che accompagnano la richiesta di estradizione devono essere forniti dalla Parte richiedente in italiano ed in inglese.
7. - I documenti che accompagnano la richiesta di estradizione sono ammissibili come mezzo di prova se:
a) nel caso di richiesta dagli Stati Uniti, sono autenticati da un giudice, da un magistrato o da un altro funzionario degli Stati Uniti e muniti del sigillo del Segretario di Stato;
b) nel caso di una richiesta dall'Italia, sono firmati da un giudice o da altra autorità giudiziaria italiana e sono autenticati dal funzionario diplomatico o consolare, di grado più elevato, degli Stati Uniti in Italia.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-05-26;225#art-t-x