Trattato

Art. I

Obbligo di estradare

In vigore dal 4 lug 1996
TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, Prendendo atto della loro stretta cooperazione nella repressione dei reati; Desiderando rendere ancora più efficace detta cooperazione; Desiderando concludere un nuovo Trattato per la reciproca estradizione dei criminali; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I. (Obbligo di estradare) Le Parti contraenti concordano di consegnarsi reciprocamente, in applicazione delle disposizioni del presente Trattato, le persone che siano perseguite o che siano state condannate dalle autorità della Parte richiedente per un reato che da luogo all'estradizione.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

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urn:nir:stato:legge:1984-05-26;225#art-t-i

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