Titolo VII

Art. 33

In vigore dal 29 dic 1983
A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura dei contributi sociali di malattia di cui all', comma quarto, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, a carico dei liberi professionisti, degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti, è ulteriormente maggiorata, rispettivamente, del 20 per cento, del 15 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento. A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura del contributo aggiuntivo aziendale di cui all', comma sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, già elevata dall', terzo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, dovuto dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, è ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento. A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all', ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, già elevata dall', quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, è ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento.
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