Titolo IX
Art. 38
In vigore dal 29 dic 1983
Gli enti di gestione delle partecipazioni statali, in aggiunta ai conferimenti assegnati ai loro fondi di dotazione a valere sul Fondo investimenti ed occupazione di cui alla tabella C allegata alla presente legge, sono autorizzati, fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, a far ricorso alla BEI per la contrazione di appositi mutui da destinare al finanziamento di nuove iniziative, i cui progetti devono essere approvati dal CIPE con apposita delibera.
L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
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