Convenzione

Art. 22

Patrimonio

In vigore dal 5 mar 1983
. (Patrimonio) 1. Il patrimonio costituito da beni immobili, considerati al paragrafo 2 dell', posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato. 2. Il patrimonio costituito da azioni o da altre quote sociali considerate al paragrafo 4 dell' è imponibile nello Stato contraente in cui è situato il bene immobile posseduto dalla società. 3. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato. 4. Il patrimonio costituito da navi od aeromobili utilizzati nel traffico internazionale, come pure da beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede di direzione effettiva dell'impresa. 5. Tutti gli altri elementi del patrimonio di un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;38#art-c-22

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