Convenzione
Art. 19
Funzioni pubbliche
In vigore dal 5 mar 1983
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(Funzioni pubbliche)
1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa, da una sua comunità pubblica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, a detta suddivisione, a detta comunità od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente la persona fisica qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica:
i) abbia la nazionalità di detto Stato; o
ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una suddivisione politica od amministrativa, da una sua comunità pubblica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, a detta suddivisione o detta comunità od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente la persona fisica qualora essa ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa, da una sua comunità pubblica o da un suo ente locale.
Storico versioni
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