Convenzione

Art. 19

Funzioni pubbliche

In vigore dal 5 mar 1983
. (Funzioni pubbliche) 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa, da una sua comunità pubblica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, a detta suddivisione, a detta comunità od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente la persona fisica qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica: i) abbia la nazionalità di detto Stato; o ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. 2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una suddivisione politica od amministrativa, da una sua comunità pubblica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, a detta suddivisione o detta comunità od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui è residente la persona fisica qualora essa ne abbia la nazionalità. 3. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa, da una sua comunità pubblica o da un suo ente locale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1983-01-25;38#art-c-19

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo