Art. 17
Artisti e sportivi
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Artisti e sportivi
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La disposizione stabilisce che i redditi ricavati da artisti dello spettacolo e sportivi per attività svolte nell'altro Stato possono essere tassati nello Stato in cui le prestazioni sono effettivamente eseguite. Questa regola si applica a prescindere da altre disposizioni generali sui redditi da lavoro. Inoltre, la tassazione nello Stato in cui si tiene la prestazione è consentita anche se il compenso non viene versato direttamente all'artista o allo sportivo, ma a un soggetto diverso.
La norma mira a stabilire quale Stato abbia la potestà di tassare i compensi derivanti dalle esibizioni personali di artisti e sportivi.
Si applica a residenti di uno Stato contraente che svolgono prestazioni personali nell'altro Stato come artisti dello spettacolo, musicisti o sportivi, nonché ai soggetti diversi a cui tali redditi vengano attribuiti.
Un musicista residente in Italia che tiene un concerto in Finlandia viene tassato in Finlandia per il compenso percepito per quell'esibizione. La stessa regola di imposizione in Finlandia si applica qualora il compenso per il concerto venga pagato a una società terza anziché direttamente al musicista.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.