Convenzione

Art. 18

Pensioni

In vigore dal 5 mar 1983
. (Pensioni) 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni pagate ai sensi della legislazione in materia di previdenza sociale di uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato. La presente disposizione si applica soltanto ai nazionali di detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;38#art-c-18

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