Art. 13

LEGGE 2 agosto 1982, n. 528

In vigore dal 28 ago 1982
Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione. Con il regolamento saranno determinati i punti di raccolta del gioco e la loro ubicazione nel territorio dello Stato, tenuto conto di obiettivi criteri di funzionalità e di distanza in modo da assicurare progressivamente la distribuzione dei punti di raccolta in relazione al raggiungimento di indici di produttività prefissati per le singole aree. Saranno altresì stabiliti il piano di attuazione della automazione del servizio e la misura percentuale di calcolo delle spese di cui all'articolo precedente; la disciplina del rapporto di concessione con i raccoglitori del gioco ed in particolare le garanzie che questi sono tenuti a prestare; i termini e le modalità di contabilizzazione e versamento delle somme riscosse dai raccoglitori, nonchè i termini e le modalità di contabilizzazione, di emissione di assegni speciali e di riscossione dei premi anche mediante compensazione - per quanto riguarda quelli di importo non superiore a L. 250.000 - con i versamenti di cui sopra; l'entità del compenso da attribuire ai raccoglitori da determinarsi in misura percentuale unica sull'incasso lordo derivante dalle scommesse e le relative modalità di erogazione; le norme di responsabilità dei raccoglitori nei confronti della Amministrazione e dei partecipanti al gioco; ogni altra modalità per la custodia e la conservazione delle matrici per lo svolgimento e la organizzazione del gioco, per la pubblicità delle decisioni, per i riscontri ed i controlli.
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