Art. 22
LEGGE 2 agosto 1982, n. 528
In vigore dal 20 ago 1986
Il personale del lotto, di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si sia avvalso delle disposizioni recate dall'articolo precedente, è inquadrato anche in soprannumero nei ruoli organici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministro delle finanze, nelle qualifiche funzionali acquisite a norma dell' della legge 11 luglio 1980, n. 312, con la anzianità maturata alla data di cui sopra. I posti attribuiti in soprannumero saranno riassorbiti con le successive vacanze nei ruoli.
L'immissione in servizio avverrà in più soluzioni conformemente all'attuazione del piano di attuazione della automazione del servizio e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (2) (5)
Con decreto del Ministro delle finanze potranno essere stabiliti corsi regionali di formazione professionale al fine di consentire l'inserimento produttivo del personale negli uffici finanziari. Il personale verrà assegnato agli uffici siti nella provincia di residenza salve altre e diverse assegnazioni su domanda dei soggetti interessati.
Il personale del lotto, che alla data del 13 luglio 1980 ha superato il 65° anno di età e risulta ancora in servizio per effetto dell', sesto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è collocato a riposo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, senza il beneficio di cui al primo comma dell'articolo 21.
Il compenso graduale sulle riscossioni, fissato per i ricevitori del lotto dal terzo comma dell' della legge 11 luglio 1980, n. 312, è soppresso con la cessazione dici riscossioni medesime.
L'assegno ad personam, di cui al quarto comma dell' della precitata legge 11 luglio 1980, n. 312, e riassorbito per normale progressione economica.
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