Art. 18
LEGGE 2 agosto 1982, n. 528
In vigore dal 28 ago 1982
Chiunque offre la riffa al pubblico mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico è punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000.
Se l'oggetto della riffa è di valore rilevante ovvero se l'offerta è clandestina, la pena è raddoppiata.
Le pene previste nel presente articolo e nell'articolo precedente sono aumentate di un terzo se il reato è commesso a mezzo stampa o radiotelevisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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