Art. 8

LEGGE 2 agosto 1982, n. 528

In vigore dal 1 gen 2005
I premi sono fissati come appresso: a) sorti del gioco: premi per ogni combinazione; b) estratto semplice: undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta; c) estratto determinato: cinquantacinque volte la posta; d) ambo: duecentocinquanta volte la posta; e) terno: quattromilacinquecento volte la posta; f) quaterna: centoventimila volte la posta; g) cinquina: seimilioni di volte la posta. Il premio massimo cui può dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia ripartito tra le poste l'importo delle scommesse, non può eccedere la somma di 6 milioni di euro . Il limite di cui sopra può essere modificato con il decreto previsto nel terzo comma dell'. Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta prevista dal quarto comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
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