Art. 9

LEGGE 5 luglio 1982, n. 441

In vigore dal 31 lug 1982
Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell', nonchè quelle previste dagli vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del numero 2 del primo comma dell'. Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicali nell'.
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