Art. 4
LEGGE 5 luglio 1982, n. 441
In vigore dal 31 lug 1982
Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell' sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
Si applica il secondo comma dell'.
Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.
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