Art. 3
LEGGE 5 luglio 1982, n. 441
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 5 luglio 1982, n. 441
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La disposizione stabilisce un obbligo annuale per i soggetti individuati all'articolo 2 della medesima legge. Nello specifico, tali persone devono depositare un'attestazione che indichi le variazioni intervenute nella loro situazione patrimoniale durante l'anno precedente. Inoltre, devono allegare una copia della propria dichiarazione dei redditi. Questo deposito deve avvenire entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sulle persone fisiche. All'adempimento si applicano anche le regole stabilite dal penultimo comma dell'articolo 2.
La norma mira a garantire la trasparenza e l'aggiornamento periodico della situazione economica e patrimoniale dei soggetti obbligati.
La norma si applica ai soggetti indicati nell'articolo 2 della medesima legge.
Un soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 2 presenta annualmente la propria dichiarazione dei redditi. Entro un mese dalla scadenza del termine per tale dichiarazione, deposita sia la copia della dichiarazione sia l'attestazione delle variazioni patrimoniali dell'anno precedente. In questo modo rispetta l'adempimento annuale previsto dalla norma.
I soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare, entro un mese dalla scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi, copia della dichiarazione stessa e un'attestazione sulle variazioni patrimoniali dell'anno precedente. Il testo non indica sanzioni specifiche.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.