Art. 1

LEGGE 5 luglio 1982, n. 441

In vigore dal 20 apr 2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le disposizioni della presente legge si applicano: 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato; 3) ai consiglieri regionali e ai componenti della giunta regionale ; 4) ai consiglieri provinciali e ai componenti della giunta provinciale ; 5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; 5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-07-05;441#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo