Art. 1
LEGGE 5 luglio 1982, n. 441
In vigore dal 20 apr 2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le disposizioni della presente legge si applicano:
1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri,
ai Vice Ministri,
ai Sottosegretari di Stato;
3) ai consiglieri regionali
e ai componenti della giunta regionale
;
4) ai consiglieri provinciali
e ai componenti della giunta provinciale
;
5)
ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
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